Nel Ddl. di conversione del DL 119/2018, approvato al Senato, spicca l’inserimento, nella cd. pace fiscale, della nuova Sanatoria per le irregolarità formali nelle dichiarazioni dei redditi. Essa prevede la possibilità di sanare “irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018” versando all’Erario una somma pari a 200 Euro, per ogni anno d’imposta interessato, per massimo sei annualità. Le violazioni a cui si fa riferimento sono quelle individuate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 77 del 3 agosto 2011, la quale individua due tipi di violazioni formali:
– Violazioni formali: che non hanno conseguenze sostanziali in quanto non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo;
– Violazioni “meramente formali”, che, oltre a non avere risvolti sostanziali, consentono comunque all’Agenzia delle Entrate di compiere controlli e verifiche sulle dichiarazioni.
La differenza sostanziale tra le violazioni formali e meramente informali è che mentre le prime sono punibili e quindi sanzionabili, le seconde non hanno alcuna conseguenza, e pertanto non sono oggetto di sanzioni. A valutare se la violazione commessa appartiene al primo o secondo tipo di errore, è la stessa Agenzia delle Entrate che valuta caso per caso, e decide se definirla violazione “formale” o “meramente formale”. Risultano essere sanabili, a titolo meramente esemplificativo:
– l’omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
– la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
– la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.
Sono escluse dalla procedura di regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della collaborazione volontaria (voluntary disclosure), sono altresì escluse dalla regolarizzazione le violazioni già comunque contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge.
Il versamento delle somme avverrà in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e entro il 2 marzo 2020.