La Commissione tributaria provinciale di Brescia con la sentenza n. 800/2018 stabilisce che il rimborso IVA spetta anche con riferimento alla quota imputabile ai canoni di locazione di un contratto di leasing, anche prima di aver definitivamente riscattato il bene condotto in locazione finanziaria. Tale sentenza trae spunto dalla Corte di giustizia europea e da un nuovo orientamento della cassazione, la quale, con l’ordinanza n. 22959/2018 ha, di fatto, superato il proprio diverso precedente orientamento che non riconosceva il diritto al rimborso dell’Iva prima dell’esercizio del diritto di riscatto. La decisione assunta dai giudici della commissione tributaria provinciale si fonda sulla valorizzazione della funzione economica del contratto di leasing, il quale attribuisce all’utilizzatore la disponibilità del bene oggetto del contratto, con i rischi connessi, così come se questi ne fosse il proprietario, dando ulteriore conferma all’orientamento secondo il quale il concetto di «cessione di beni» non è da riferirsi tanto alla disponibilità giuridica del bene quanto al «potere di disporne come proprietario». Così, l’acquisto di un bene immobile, mediante la stipula di un contratto di leasing, il quale preveda il trasferimento della proprietà in capo all’utilizzatore, alla scadenza del contratto, viene equiparato all’acquisto di un «bene di investimento». Il Collegio provinciale aggiunge che «se la società utilizzatrice deve essere equiparata ad un acquirente di un bene di investimento, allora ha diritto di richiedere il rimborso dell’eccedenza di Iva versata in relazione al canone della locazione finanziaria dell’immobile in leasing». Accogliendo il ricorso, la Commissione provinciale ha condannato alle spese di lite l’Agenzia erariale, liquidando oltre euro 10 mila più Iva e accessori di legge, compresa la tassa di registro se dovuta.
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