Entreranno in vigore dal 1° luglio 2019 le nuove regole relative alla data di emissione della fattura elettronica, stesso giorno in cui partirà anche il nuovo obbligo dello scontrino elettronico per i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro. I titolari di partita IVA hanno avuto alcuni mesi a disposizione per familiarizzare con l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 e che è stato accompagnato da un primo periodo transitorio. Moratoria sulle sanzioni e termine di invio più ampio hanno consentito di familiarizzare con le regole delle e-fatture ma dal 1° luglio 2019 si cambia. È proprio in vista della nuova data spartiacque che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, con ulteriori importanti chiarimenti sulla fatturazione elettronica. Tra le indicazioni che il documento deve recare vi è anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis). La fattura non deve essere necessariamente essere emessa entro le 24 ore del giorno in cui è effettuata l’operazione, ma si avranno 10 giorni di tempo a partire dal 1° luglio 2019. Sul punto si segnala che un emendamento presentato in sede di conversione del Decreto Crescita sposta da 10 a 12 giorni il termine per l’emissione delle fatture elettroniche. È tuttavia necessario attendere l’ok di Camera e Senato per parlare di novità certe. La data da indicare nella fattura è sempre quella in cui è effettuata l’operazione in quanto, chiarisce la circolare n. 14/E, sarà il SdI ad attestare inequivocabilmente e trasversalmente all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria, la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”. Pertanto, se l’operatore decide di emettere fattura elettronica via SdI non entro le 24 ore successiva alla data di effettuazione dell’operazione ma in uno dei 10 giorni successivi, la data indicata nel documento dovrà essere sempre quella in cui ha avuto luogo l’operazione. Anche a partire dal 1° luglio 2019 resta in vigore la possibilità di emissione della fattura differita e così come chiarito dalla circolare n. 14/E, l’opzione resta valida nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA). Ad esempio, se per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
Gli altri argomenti trattati nella circolare n. 14/E riguardano i contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi e in regime forfettario che non sono tenuti all’invio dell’esterometro, l’obbligo infatti resta in capo a chi è tenuto alla fatturazione elettronica tramite SdI.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che l’abrogazione dello spesometro a decorrere dal 1° gennaio 2019 non salva dall’applicazione delle sanzioni l’omesso o tardivo invio della comunicazione relativa al secondo semestre, la cui scadenza era fissata al 30 aprile 2019.