Dal primo gennaio 2020, in ossequio alle modifiche introdotte dall’art.12 septies del D.l. 34/2019, sono entrate in vigore sanzioni più pesanti, a carico dei fornitori degli esportatori abituali. Infatti, nel caso in cui i fornitori degli esportatori abituali non verifichino le dichiarazioni di intento presentate da questi ultimi, vanno incontro alla sanzione dal 100% al 200% dell’Iva in aggiunta all’imposta stessa. Fino al 2019, invece, la sanzione dovuta per l’omessa verifica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento, era sanzionata in misura fissa da € 250 a € 2000. Il provvedimento introduce alcune semplificazioni,tra cui, quella riguardante l’esportatore abituale, il quale, non è più tenuto a consegnare al proprio fornitore, compresa la dogana, la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate. In aggiunta, il fornitore è tenuto ad indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e non più dati generici e dovrà aggiungere (indicazione facoltativa e non obbligatoria) la dicitura “non imponibile”. Risulta abolita, invece, la numerazione delle dichiarazioni d’intento emesse e ricevute, così come i registri in cui si annotavano le dichiarazioni d’intento.
Infine, in caso di uso indebito del plafond, la Suprema Corte con la sentenza n. 31611/2019, ha affermato che risponde dell’Iva non solo l’importatore ma solidalmente anche il suo rappresentante indiretto che abbia presentato la dichiarazione in dogana assumendo la qualità di soggetto responsabile ai sensi del punto 3, dell’art. 201 del Regolamento Ue 952/2013.