Dal 16 gennaio 2020 sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole relative alle compensazioni dei crediti tributari previste dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio, con particolare riferimento all’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, che riguarda anche i sostituti d’imposta. Sulle nuove regole si è pronunciata anche l’Agenzia delle Entrate in occasione del Forum dei commercialisti ed esperti contabili del 13 gennaio 2020.
Si tratta delle (ormai note) norme restrittive dettate dal decreto fiscale 2020, con cui il Legislatore ha voluto dare un chiaro segnale di contrasto alle frodi che si sono registrate nel settore delle compensazioni. In particolare, con effetto dai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è stato stabilito che:
– si applicano le stesse regole già previste per l’IVA anche ai crediti relativi alle imposte dirette, IRAP e addizionali;
– è obbligatorio utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Le nuove regole si applicano già a decorrere dai crediti maturati nel 2019 (il decreto è entrato in vigore il 27 ottobre 2019) ma, in realtà, con particolare riferimento all’obbligo di utilizzo dei canali telematici, il debutto si è avuto in occasione dei versamenti periodici del 16 gennaio.
Volendo sintetizzare, con effetto dai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019:
– la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all‘IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge;
– i contribuenti che intendono effettuare la compensazione, in F24, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell‘IVA ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all‘IRAP e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
In definitiva, come previsto per l’IVA, affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, con modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive c’è l’obbligo:
– di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui;
– di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.
Con la risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– la norma non si applica ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP;
– ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.
Esempio.
Se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione un credito IRES 2018 (identificato dal codice tributo 2003) per l’importo di 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione non dovrà essere preceduta dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito IRES.
In allegato alla risoluzione è riportato l’elenco dei codici tributo interessati alla novità, con l’indicazione di quelli che restano fuori dalla stretta, in quanto considerati compensazioni di tipo “verticale”.
L’altra importante novità è rappresentata dall’obbligo di utilizzare i canali telematici in presenza di compensazioni di qualunque importo.
A tale proposito, si ricorda che – prima che intervenissero le nuove norme – era previsto l’obbligo dell’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:
1) per i soli titolari di partita IVA in caso di modello F24 a debito con compensazione di crediti imposte dirette, IVA, addizionali, IRAP, ritenute e crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello Redditi;
2) per tutti i contribuenti in caso di presentazione del modello F24 con saldo zero.
Ora, invece, sono interessati anche i privati in qualunque caso di compensazione di cui al punto 1) sopra riportato.
Solo in caso di modello F24 a debito senza compensazione resta ancora in piedi la possibilità di utilizzare, in alternativa, i servizi di home banking (i privati possono, addirittura, servirsi anche del
modello cartaceo).
Uno dei problemi che si è posto appena la norma è stata approvata ha riguardato la sua applicabilità o meno ai sostituti d’imposta. Sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione
n. 110/E/2019, nella quale si chiarisce che:
– la compensazione previa presentazione della dichiarazione (modello 770) non si applica ai crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta (i codici tributo sono indicati nella tabella allegata alla risoluzione, alla categoria “sostituti d’imposta”).
– si applica, invece, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia.
A tale proposito, sono interessati anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro che erano esclusi, in passato).
L’Agenzia delle Entrate, in occasione dell’incontro del 13 gennaio scorso, ha avuto modo di precisare che l’obbligo intervenuto anche per i non titolari di partita IVA dell’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento delle deleghe di pagamento modello F24 è applicabile ai crediti maturati negli anni d’imposta 2019 e seguenti.
Pertanto, i crediti dell’anno 2018 potranno essere compensati presentando il modello F24 presso i servizi telematici bancari e postali fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui dell’anno precedente dovranno essere “rigenerati”.
Un’ultima annotazione va fatta in merito alle sanzioni in caso di utilizzo di un canale sbagliato (ad esempio versamento con home banking in presenza di obbligo di utilizzo dei canali telematici).
In realtà non esiste una specifica sanzione per tale violazione anche se gli uffici, generalmente, applicano la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997).