Il decreto fiscale 2020 ha previsto nuovi adempimenti in capo all’appaltatore e al committente, nell’ambito della nuova procedura per i versamenti delle ritenute fiscali operate dalle aziende appaltatrici per i lavoratori impegnati nell’appalto. Entro 5 giorni
lavorativi successivi alla scadenza del versamento, infatti, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente le deleghe di pagamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.
Nel caso in cui l’impresa appaltatrice è inadempiente, ovvero in caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice.
Il decreto fiscale 2020 (legge n. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019), all’art. 4, ha previsto una particolare procedura per i versamenti delle ritenute fiscali operate dalle aziende appaltatrici per i lavoratori impegnati nell’appalto. In considerazione dell’approssimarsi della vigenza della nuova disposizione (17 febbraio 2020), è il caso di riepilogare gli adempimenti per l’appaltatore ed il committente.
Le aziende (committenti) che affidano il compimento di un’opera o di uno servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dalle eventuali imprese subappaltatrici), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Lo schema che segue evidenzia i presupposti che obbligano l’azienda appaltatrice ad effettuare il pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impegnati nell’appalto,
divise per ogni singolo committente, e ad inviare copia del pagamento all’impresa committente.
• Azienda: Residente, ai fini delle imposte dirette, nello Stato italiano
• Contratto: Appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti
negoziali comunque denominati.
Non rientrano i contratti di lavoro autonomo (articolo 2222 e ss. c.c.)
• Tipo di Attività: Compimento di un’opera o di un servizio
• Valore del Contratto: Importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Laddove l’azienda appaltatrice abbia in atto più contratti di appalto, per la verifica del superamento dei 200.000 euro vanno sommati tutti i valori dei contratti riguardanti l’anno di riferimento.
• Caratteristica dell’attività: Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente (endo-aziendale) con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Al fine di consentire, al committente, il riscontro e la congruità dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.
I dati che dovranno essere presenti nella comunicazione dell’appaltatore al committente sono i seguenti:
• Codice fiscale dei lavoratori impegnati, nel mese precedente, direttamente nell’esecuzione dell’appalto presso il committente.
• Dettaglio, per il mese di riferimento, delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell’appalto. Se il lavoratore ha operato, nel mese di riferimento, per più appalti, il datore di lavoro dovrà comunicare le sole ore di lavoro prestate nelle attività dell’appalto per ogni committente.
• L’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione.
• Dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109/E/2019, ha precisato che i modelli “F24” compilati secondo le istruzioni da questi impartite sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.
Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, comunicando entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 108/E/2019, ha chiarito che l’obbligo insorge con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
Sempre l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109/E/2019, rende noto che i versamenti dovranno essere effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente. Per consentire all’impresa appaltatrice di effettuare i versamenti indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, l’Agenzia istituisce il codice identificativo “09” denominato “Committente”.
Le modalità di compilazione dei campi della sezione “Contribuente” del modello “F24” sono le seguenti:
– nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria, ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
Nel caso in cui il committente paghi i corrispettivi all’impresa appaltatrice, in assenza della
comunicazione, da parte di quest’ultima, delle deleghe di pagamento o delle informazioni
riguardanti i lavoratori impiegati nell’appalto, ovvero verifichi l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
La procedura sopraindicata non si applica qualora l’impresa appaltatrice (o subappaltatrice), comunichi al committente, allegando la relativa certificazione dell’Agenzia delle Entrate (valida per i 4 mesi successivi alla data di rilascio), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento, dei seguenti requisiti:
‒ sia in attività da almeno tre anni,
‒ sia in regola con gli obblighi dichiarativi,
‒ abbia eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
‒ non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Infine resta esclusa la possibilità per le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), qualora mancanti della predetta certificazione dell’Agenzia delle Entrate, di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti che sono stati messi a disposizione del committente per l’espletamento dell’appalto.
Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale

Si precisa che il contributo fornito nella presente informativa non ha carattere impegnativo di alcun tipo.