L’Agenzia delle Entrate, a partire dalla data odierna, renderà disponibili a ciascun fornitore, nel Cassetto Fiscale, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia stessa, in modo da consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza l’applicazione dell’imposta. Ciò è previsto dal provvedimento n. 96911 del 27 febbraio 2020 con cui l’Agenzia fornisce le indicazioni operative legate alle modifiche apportate dal decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d’intento.
Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, lettera c), D.L. n. 746/1983, il decreto Crescita ha previsto che, per avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA, l’esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate, che, a sua volta, rilascia ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni.
Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere, quindi, indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
A decorrere dal 2020, dunque, è compito del fornitore dell’esportatore abituale:
– effettuare un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento;
– indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente.
A seguito di tale modifica, pertanto, in capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
Viene, inoltre, stabilito che i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.
Infine, mediante l’abrogazione dell’art. 1, comma 2, D.L. n. 746/1983 è stato eliminato anche l’obbligo da parte del dichiarante e dal fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.
La consultazione delle dichiarazioni d’intento potrà avvenire:
– da parte dei fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate, consultando il proprio Cassetto Fiscale;
– da parte degli intermediari già delegati dai fornitori degli esportatori abituali, sempre mediante la consultazione del proprio Cassetto Fiscale.
Per quanto concerne il nuovo modello della lettera d’intento:
– nel frontespizio non deve essere più indicato il numero di dichiarazione.
– Il dichiarante non deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento.
Per la compilazione, il modello resta uguale e, pertanto, il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio.
Il dichiarante compila:
– il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento;
– il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato.
Infine, si segnala che l’art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997 punisce con una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’IVA il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l’applicazione dell’IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’invio della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.