Il D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” estende la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, prevista in origine solo per le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, ad altri settori commerciali, tra cui i gestori di attività di ristorazione, di ricevitorie del lotto e le ONLUS di cui all’art. 10, del D.Lgs n. 460/1997. Disposta, inoltre, la sospensione contributiva anche per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, nonché per i datori di lavoro domestici.
L’articolo 62 del decreto Cura Italia prevede, infatti, la sospensione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, relativamente al periodo d’imposta 2019.
I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) nonché i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, le disposizioni in materia di proroga, sono contenute nel Titolo IV inerente le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.
Infine, l’articolo 37 prevede la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
I contributi sospesi dovranno essere versati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.