Ai fini dell’accesso alle agevolazioni Industria 4.0, ed in particolare al nuovo credito di imposta ai sensi dell’art.1, commi da 184 a 194, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 e dell’art.1, commi da 1051 a 1059, della Legge n.178 del 30 Dicembre 2020, si riporta un articolo pubblicato in data odierna su “IlSole24Ore” con cui si ribadisce che la perizia attestante l’interconnessione è elemento necessario ma non sufficiente.
La perizia deve rispettare i requisiti formali e sostanziali, ma è necessario che il bene strumentale, oggetto dell’agevolazione, sia effettivamente interconnesso ed integrato all’interno del processo produttivo e sia parte integrante ed abituale di esso.
È ammesso un momentaneo utilizzo del bene senza interconnessione, così come chiarito anche dall’interpello 956-1660/2018, purché ciò sia dovuto a condizioni oggettive ed i dati siano comunque tracciati.
Per completezza si segnala che dal 2020 risulta sufficiente che la perizia sia asseverata essendo stato eliminato l’obbligo di giuramento, pertanto unica condizione è che il firmatario della perizia sia un soggetto terzo ed indipendente rispetto al produttore e fornitore del bene.