A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 127/2021, dal prossimo 15 ottobre 2021 chiunque vorrà entrare in un luogo di lavoro pubblico o privato, con poche e limitate eccezioni, dovrà possedere ed esibire il “Green Pass”, la certificazione digitale che attesta di aver fatto la vaccinazione contro il Covid, o di essere risultati negativi al test oppure di essere guariti dalla malattia.

  1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Datori di lavoro privati/pubblici, nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19.

  1. A CHI E’RIVOLTO

a chiunque svolge un’attività lavorativa (dipendente, consulente, P.IVA,….. ) nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;

Tale disposizione si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede presso lo studio professionale, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde.

  1. SOGGETTI ESENTI

L’obbligo di presentare il certificato verde non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, coerente con le indicazioni fornite dal ministero della Salute.

Si ricorda che l’obbligo del “Green Pass” non fa venir meno nessuna delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente, che rimangono obbligatorie.

  1. SOGGETTO DEPUTATO AL CONTROLLO

Il Dl 127/2021 assegna ai datori di lavoro il compito di organizzare i controlli, svolgere le verifiche quotidiane e applicare eventuali sanzioni.

I datori di lavoro possono individuare “con atto formale” i soggetti incaricati di verificare eventuali violazioni delle regole di accesso (che avranno un ruolo importante in quanto tenuti a trasmettere al Prefetto gli atti relativi alle violazioni accertate).

  1. MODALITA’ DI CONTROLLO

I controlli vanno effettuati, prioritariamente, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e possono essere svolti anche a “campione” al momento dell’accesso.

Tali controlli devono rispettare i criteri fissati dal DPCM del 17 giugno 2021, secondo cui i controlli avvengono esclusivamente mediante una apposita applicazione “App”, denominata “VerificaC19”, che permette la lettura del QRCode presente all’interno del “Green Pass”, l’attestazione dell’autenticità, della validità e dell’integrità della certificazione e la visione delle generalità dell’intestatario (senza tuttavia rendere note le informazioni che hanno determinato l’emissione del “Green Pass”).

L’”App” è gratuita e può essere installata sul dispositivo mobile del verificatore.

  1. SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Se il datore di lavoro non adempie ai controlli e la violazione viene accertata dalle autorità competenti, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro (la somma raddoppia in caso di violazioni reiterate).

  1. SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE

Il lavoratore non in possesso della certificazione verde o privo della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e non ha diritto a nessuna forma di retribuzione, compenso o emolumento.

L’assenza ingiustificata non comporta conseguenze disciplinari (il decreto lo vieta espressamente), né produce effetti sulla prosecuzione del rapporto, essendo riconosciuto il “diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

ECCEZIONE: Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro eventualmente stipulato con altro lavoratore per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta (non oltre il consueto termine del 31 dicembre 2021).

È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;

A prescindere dalle dimensioni dell’impresa, il decreto prevede anche una sanzione specifica nel caso in cui un lavoratore eluda le verifiche e venga sorpreso dal datore senza green pass. In tale ipotesi, è prevista una sanzione da 600 a 1500 euro (raddoppiata in caso di violazioni reiterate).

Le sanzioni possono essere accertate da tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

Il decreto presenta alcune criticità interpretative e si provvederà a inviare ulteriori integrazioni e precisazioni, in caso di nuovi chiarimenti.