A partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) viene esteso anche agli amministratori delle società costituite in forma societaria. Questa importante innovazione è introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), che rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione delle comunicazioni ufficiali nel contesto imprenditoriale. Tale disposizione equipara così il regime giuridico degli amministratori delle società a quello già in vigore per le imprese individuali, rendendo la PEC uno strumento obbligatorio anche per la gestione societaria. La Posta Elettronica Certificata rappresenta il domicilio digitale previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Essa svolge il ruolo di recapito elettronico ufficiale per imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni e cittadini, conferendo pieno valore legale alle comunicazioni inviate attraverso questo canale, al pari di una raccomandata con avviso di ricevimento. Con l’estensione dell’obbligo agli amministratori societari, il legislatore intende rafforzare la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni ufficiali tra imprese e pubblica amministrazione.
L’obbligo di dotarsi di una PEC si applica a tutti gli amministratori delle società, senza distinzioni di ruolo o di posizione all’interno degli organi amministrativi. In presenza di un consiglio di amministrazione composto da più membri, ciascun amministratore sarà tenuto a dotarsi di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al Registro delle Imprese. Nonostante la PEC sia personale, essa è direttamente collegata al ruolo dell’amministratore nell’ambito della specifica società. Pertanto, qualora un soggetto ricopra la funzione di amministratore in più società, potrebbe essere necessario comunicare un indirizzo PEC distinto per ogni posizione ricoperta.
L’obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 non sembra essere limitato alle società costituite a partire dal 1° gennaio 2025. La formulazione normativa sembra infatti includere anche gli amministratori delle società già esistenti. L’estensione dell’obbligo, in assenza di disposizioni transitorie esplicite, suggerisce che l’obbligo di PEC sia generale e riguardi tutti i soggetti che rivestono il ruolo di amministratore al momento dell’entrata in vigore della legge.
La mancata comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa. Il comma 860 della Legge di Bilancio 2025 prevede che l’importo della sanzione sia il doppio di quanto stabilito dall’articolo 2630 del Codice Civile. Tale disposizione sanzionatoria, che regola gli obblighi di comunicazione nei confronti del Registro delle Imprese, prevede un importo variabile tra 103 e 1.032 euro. Pertanto, in caso di inosservanza del nuovo obbligo, l’importo delle sanzioni varierà tra un minimo di 206 e un massimo di 2.065 euro.