Sono irrimediabilmente nulli gli avvisi di accertamento notificati direttamente dall’ente impositore a mezzo raccomandata senza l’intermediazione di agente notificatore, messo comunale o messo speciale, è questo in sintesi l’interessante principio posto dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia con la sentenza n. 4314/2018, la quale, con l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, ha stravolto completamente la precedente sentenza della Ctp Mantova n. 17/2018 e annullato un’importante cartella di pagamento. La vicenda tratta di un avviso di accertamento in materia di imposte dirette notificato a un contribuente con la cosiddetta procedura semplificata, ovvero mediante spedizione postale dell’atto effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate senza l’intermediazione di alcuno dei soggetti indicati dall’art. 60, dpr 600/1973.
Il ricorrente impugnava l’atto contestando l’invalidità della notifica ed evidenziando la differenza che intercorre tra gli avvisi di accertamento, cosiddetti primari, e tutti gli altri atti contenenti intimazione di pagamento notificati successivamente rispetto all’avviso di accertamento, cosiddetti atti secondari. Secondo la difesa, mentre per gli atti secondari l’art. 29, dl 78/2010 legittima l’invio al contribuente mediante semplice spedizione di lettera raccomandata, per gli atti primari dovrebbe trovare applicazione l’art. 60, dpr 600/1973, il quale, invece, preclude la notifica diretta, imponendo altrettanto esplicitamente l’intervento di un messo appositamente delegato. Mentre, in primo grado, la Commissione tributaria di Mantova aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo valida la procedura realizzata, la Commissione di secondo grado riteneva valida la tesi difensiva, stabilendo che la particolare natura degli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi, obbliga la pedissequa esecuzione del modello notificatorio. Questo perché la forma esecutiva dei nuovi avvisi di accertamento li rende immediatamente idonei a incidere nella sfera patrimoniale del loro destinatario, ma non solo, il loro effetto esecutivo consegue esclusivamente dalla loro corretta notifica.
Ne deriva che la notifica degli atti primari non può avere una funzione esclusivamente conoscitiva, ma bensì riveste un ruolo essenziale nell’attribuzione degli effetti esecutivi, proprio perché è solo con il completo perfezionarsi della procedura esecutiva che inizia a decorrere il termine di 60 giorni oltre il quale può dirsi che l’atto abbia assunto effetti esecutivi.