L’art. 37 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni) sancisce l’obbligo di iscrivere nel Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, il cosiddetto “domicilio digitale”, al momento coincidente con l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Il Suddetto Decreto, in caso di non ottemperanza entro il termine fissato al 1° ottobre 2020 prevede una sanzione amministrativa per le società pari a un minimo di euro 206 e a un massimo di euro 2.064 e per le imprese individuali da un minimo di euro 30 a un massimo di euro 1.548.
Qualora nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale diventi inattivo, il conservatore del Registro delle Imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, procedendo con l’applicazione della sanzione e dell’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.